Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 25
Articolo 25
Verbali
I verbali delle operazioni elettorali e dei risultati dello scrutinio sono redatti dal segretario e firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell'ufficio.
I magistrati per i quali è stato espresso il voto sono elencati nei verbali secondo l'ordine decrescente del numero dei voti assegnati a ciascuno di essi.