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Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 28
Articolo 28
Cessazione dalla carica per promozione
Il magistrato componente del Consiglio superiore, se promosso in base a dichiarazione di promovibilita' ottenuta nello scrutinio prima della elezione, ovvero in seguito a concorso la cui graduatoria sia stata formata prima della elezione stessa, cessa di far parte del Consiglio dal giorno in cui assume le nuove funzioni.