Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 5
Ai fini della determinazione dell'ufficio e del collegio elettorale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della legge, il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione, dell'ufficio di provenienza finchè non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di promozione, ferma tuttavia, per quanto concerne il cambiamento di categoria, la disposizione dell'articolo che precede.
Agli stessi effetti di cui al comma precedente:
a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa, ovvero collocati fuori ruolo per incarichi speciali ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comunque addetti continuativamente ad altri uffici, anche non giudiziari, si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano effettivo servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;
b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa.
I magistrati comunque in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la rispettiva categoria, presso gli uffici elettorali di Roma.