Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, Articolo 24
L'ufficio centrale elettorale presso la corte d'appello del capoluogo del collegio:
a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle proprie operazioni;
b) decide sulla validità delle schede e dei voti nei casi indicati nella lettera c) del primo comma dell'articolo precedente;
c) somma i voti attribuiti a ciascun magistrato di corte di appello e a ciascun magistrato di tribunale negli uffici elettorali del collegio;
d) forma il plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste.
Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:
a) proclama eletti il magistrato di corte di appello e il magistrato di tribunale che hanno riportato il maggior numero di voti;
b) provvede alle comunicazioni prescritte dall'articolo 22, secondo comma, lettera b);
c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore; un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia; e un terzo sia conservato nella cancelleria della corte di appello insieme con il plico di cui alla lettera d) del comma precedente e con gli atti pervenuti dagli uffici elettorali del collegio, previa ricostituzione dei plichi di cui all'art. 21, lettera a).