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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 93
Articolo 93
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.