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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 137
Articolo 137
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non puo' essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.