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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 216
Articolo 216
Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del R. decreto 4 novembre 1928 n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata. (1) (2) (3) (4) 5