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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 111-ter
Articolo 111-ter
Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.