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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 193
Articolo 193
Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.