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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 155
Articolo 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’art. 1138 del codice e nell’art. 72 di queste disposizioni.