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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 163
Articolo 163
Il giudice puo' ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.