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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 232
Articolo 232
L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.