Menu
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 241
Articolo 241
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.