Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 1D
Articolo unico.
È approvato il testo delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia. Esse sostituiscono quelle emanate per i singoli libri del Codice civile con i Regi decreti 24 aprile 1939-XVII, n. 640, 8 aprile 1940-XVIII, n. 206, 3 ottobre 1941-XIX, n. 1130, 15 gennaio 1942-XX, n. 6, 16 febbraio 1942-XX, n. 71 e 16 marzo 1942-XX, n. 217.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI
Visto, il Guardasigillo: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 49. - MANCINI