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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 158
Articolo 158
Il termine per l'usucapione delle servitu' discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell’art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.