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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 31
Articolo 31
Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.