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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 187
Articolo 187
Le disposizioni degli articoli 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l’entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell’art. 1899, se la proroga tacita non è già avvenuta anteriormente all’entrata in vigore medesima, le disposizioni dell’art. 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l’entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l’entrata in vigore medesima.