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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 88
Articolo 88
L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento puo' essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato puo' essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.