Menu
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 177
Articolo 177
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.