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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 179
Articolo 179
I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.
Le modalità per l’esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell’art. 1566 predetto, si osservano se l’esercizio medesimo ha luogo dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.