Menu
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 171
Articolo 171
Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.