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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 168
Articolo 168
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo.