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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 101-bis
Articolo 101-bis
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.