Menu
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 225
Articolo 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.