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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 102
Articolo 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto reale.
Fino all’entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.