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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 152
Articolo 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.