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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 223-octies
Articolo 223-octies
La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtu' di particolari regimi fiscali di agevolazione.
Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.