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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 230
Articolo 230
Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del R. decreto 28 marzo 1929 n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sara' provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.