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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 223-novies
Articolo 223-novies
I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.