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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 208
Articolo 208
L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l’incapace può essere escluso a norma dell’art. 2286 del codice.