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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 244
Articolo 244
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all'entrata in vigore del codice esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. decreto 18 dicembre 1941 n. 1368.