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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 119
Articolo 119
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.