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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 121
Articolo 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939.