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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 131
Articolo 131
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969 n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.