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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 211-bis
Articolo 211-bis
Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.