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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 79
Articolo 79
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal giudice di pace del luogo in cui si trova 3437Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore.
Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739 del codice di procedura civile.
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La consegna dell’immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.