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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 128
Articolo 128
Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si è verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, puo' privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e puo' provvedere in conformità all'art. 342 del codice.