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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 51-bis
Articolo 51-bis
I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, ... 730, primo comma, ... del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
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