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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 202
Articolo 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.