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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 111
Articolo 111
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto reale.
Fino all’entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori i controlli dell’autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.