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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 126
Articolo 126
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.