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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 16
Articolo 16
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza, salve le disposizioni seguenti.
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