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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 103
Articolo 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6.