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Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, Articolo 181
Articolo 181
Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.