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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 88
Articolo 88
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.