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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 187
Articolo 187
Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo
1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, puo' chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.
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