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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 207-ter
Articolo 207-ter
Consultazione tra autorità di vigilanza
1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti:
a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorità di vigilanza;
b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorità di vigilanza sul gruppo è sempre consultata.
2. In ogni caso le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.
3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo puo' decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorità di vigilanza interessate.