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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 59-bis
Articolo 59-bis
Estensione ad altri rami
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'
IVASS
. Si applica l'articolo 59, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed al Requisito Patrimoniale Minimo.
2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un programma di attività conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d).
3. L'
IVASS
determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
4. L'impresa non puo' estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.
4-bis. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all'articolo 59, comma 5-bis.