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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 61
Articolo 61
Attivita' in regime di prestazione di servizi
1. E' consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica
l'articolo 23, comma 1-bis
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