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Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Articolo 282
Articolo 282
Gruppi e società non iscritte all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210-ter.